Nel 2022 la società Gamma Srl sostiene spese per la realizzazione di un brevetto registrato per 50.000 euro. I costi assumono rilevanza sia nell’ambito del nuovo patent box sia ai fini del credito d’imposta per ricerca, sviluppo, innovazione e design (articolo 1, c. 198-209, legge 160/2019).

Ai fini della cumulabilità del nuovo patent box e del credito R&S, tuttavia, Gamma dovrà tener conto (circolare Assonime 19/2022, paragrafo 6):del divieto di doppio finanziamento, che impone il divieto di superamento del costo sostenuto. Andranno pertanto cumulati il credito di 10.000 euro (20% di 50.000) e il beneficio fiscale derivante dall’irrilevanza ai fini Ires e Irap, pari a 2.790 euro (10.000 x (24% + 3,9%), con conseguente superamento del test; della regola della nettizzazione dei costi prevista dalla legge 160/2019, che richiede il calcolo del credito al netto delle «altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili». In questo caso, aderendo alla tesi prudenziale secondo cui il risparmio fiscale derivante dal patent box – pari al 30,69% (110% x (24% +3,9%) – dovrebbe essere escluso dalla base di calcolo del credito R&S, Gamma dovrebbe conteggiare il credito R&S solo sul 69,31% dei costi, ottenendo così un credito di 6.931 euro (50.000 * 69,31% * 20%).