(1) Le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamenti e che, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei limiti. (2) È necessario verificare se ricorre l’obbligo di nomina dell’organo di controllo che per le Srl scatta (in base ai nuovi parametri introdotti dal Codice della crisi) se per due esercizi consecutivi si sia superato almeno uno dei seguenti limiti: (*) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; (**) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; (***) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità. Poiché la norma parla di superamento di un unico parametro le micro imprese potrebbero dover nominare l'organo di controllo, anche se non transitano al bilancio abbreviato o ordinario.