(1) Bonus casa rilevante cioè il recupero del patrimonio edilizio dell'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, quindi, per le manutenzioni straordinarie, il restauro e risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia su «singole unità immobiliari residenziali» e sulle loro pertinenze; questi interventi, assieme alla manutenzione ordinaria, sono agevolati e trasferibili anche se effettuati sulle «parti comuni di edificio residenziale di cui all’articolo 1117 del Codice Civile», quindi, condominiali o meno. (2) Fonti rinnovabili energia quale, tra gli altri, l'installazione o l'integrazione di un impianto di climatizzazione invernale e estiva a pompa di calore, indicati tra gli interventi di ristrutturazione finalizzati al risparmio energetico nell'articolo 16-bis, lettera h) del Tuir (risposta 16 dell'agenzia delle Entrate a Telefisco 2022). (3) Tranne se 730 presentato da sostituto d'imposta ovvero 730 o Redditi precom pilati presentati, anche con modifiche, «direttamente dal contribuente». (4) Dal 12 novembre 2021, ma non se edilizia libera o sotto i 10.000 euro.